Da diversi anni la pedopornografia online è una delle maggiori preoccupazioni per la sicurezza dei minori, e perciò è importante restare aggiornati sui provvedimenti legislativi e sulle misure di prevenzione e di contenimento di questo odioso fenomeno.
Definizione di pedopornografia online
Al fine di analizzare uno dei più temuti pericoli del web, è opportuno darne una definizione ben precisa.
La pedopornografia online è un reato, consistente nel produrre, diffondere e pubblicizzare per via telematica foto o video ritraenti minori coinvolti in comportamenti sessuali espliciti.
L’accezione di reato vale non solo in caso di diffusione di immagini reali, ma anche di contenuti simulati.
Dalla pedopornografia offline a quella online
La pedopornografia esiste almeno da quando esiste la fotografia, e quindi da prima dell’avvento di internet.
Tuttavia, l’espansione senza precedenti delle comunicazioni avvenuta con la rete ha radicalmente cambiato il modo in cui il materiale pedopornografico viene prodotto e diffuso, contribuendo a un aumento della sua disponibilità e accessibilità.
Con l’esplosione del digitale e l’avvento dei social network, la pedopornografia sta diventando sempre più un fenomeno strutturato all’interno di vere e proprie organizzazioni criminali di carattere transnazionale.
Difatti, ai casi di violenza su minori, spesso si affianca un mercato clandestino di materiale pedopornografico realizzato tramite lo sfruttamento sessuale di soggetti con meno di 18 anni di età.
La possibilità di scambiare informazioni digitali in maniera rapida e anonima risulta essere la peculiarità di questa attività criminosa, permettendo a gruppi o a singoli individui di provvedere al reperimento e alla commercializzazione di elementi pedopornografici tramite internet.
Studi in materia dimostrano come l’utilizzo di materiale pedopornografico sia spesso propedeutico all’abuso sessuale ai danni di una persona minorenne, ed è quindi fondamentale, in termini preventivi, intervenire per ridurre l’incidenza di tale possibilità.
Di conseguenza, la legislazione si è attivata al fine di prevenire queste forme di criminalità e tutelare i soggetti coinvolti.
Facciamo allora il punto sulla normativa vigente nel nostro Paese e sulle misure di prevenzione possibili.
Le origini del reato di pornografia virtuale
Possiamo rintracciare le origini del reato di pornografia virtuale nella Legge n. 269 del 3 agosto 1998, che ha introdotto nel codice penale l’art. 600 ter (Pornografia minorile) che punisce la condotta di chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pornografico rigardante i minorenni.
Tale provvedimento ha segnato una tappa fondamentale nella definizione di strumenti atti a contrastare i fenomeni di sfruttamento sessuale a danno dei minori.
Successivamente, la Legge n. 38/2006 ha espressamente introdotto il reato di “pornografia virtuale” all’art. 600 quater. 1 del Codice Penale.
Questa norma stabilisce che il reato si configura quando il materiale pedopornografico rappresenta immagini relative a bambini e adolescenti realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate, in tutto o in parte, a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Il primo caso di pornografia virtuale
A novembre 2010, il Tribunale di Milano ha condannato a due anni e due mesi di reclusione un uomo accusato di avere nel proprio computer immagini pedopornografiche di carattere virtuale, cioè disegnate come fossero cartoni animati.
Le immagini e i video ritrovati riproducevano rapporti sessuali con bambini in modo estremamente verosimile.
Secondo le indagini, l’uomo, un quarantasettenne di Milano, avrebbe scaricato le immagini virtuali condividendole in alcuni siti di file sharing.
Per quanto commesso, gli è stato riconosciuto il reato di pornografia virtuale (il primo caso in Italia, stando alle dichiarazioni dei media, dall’introduzione della Legge n. 38/2006).
L’articolo 600 quater. 1 c.p. stabilisce infatti che le norme sulla pornografia minorile “…si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse…”.
La nuova normativa
Dal 17 gennaio 2022 esiste una nuova normativa sulla pedopornografia.
La legge ha come finalità dichiarata quella di porre rimedio a due procedure di infrazione promosse dalla Commissione europea contro l’Italia per il vuoto di tutela penale nei confronti dei minorenni.
Nel contesto più ampio della repressione penale della violenza sessuale e dello sfruttamento dei minori si colloca anche la riforma dei delitti di pedopornografia, in particolare online.
La novità più rilevante per quanto riguarda la pedopornografia online è certamente costituita dall’inserimento all’interno dell’art. 600 quater c.p. della nuova ipotesi delittuosa di accesso intenzionale a siti contenenti materiale pedopornografico.
La fattispecie è stata inserita dall’art. 20, co. 1, lett. a), Legge n. 238/2021.
La nuova fattispecie punisce con la reclusione fino a due anni e la multa non inferiore a 1.000,00 euro la condotta di “…chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato con minori di 18 anni mediante rete internet o con altri mezzi di comunicazione”.
Affinché si configuri il reato in oggetto è quindi necessario un accesso intenzionale, ossia finalizzato alla fruizione del materiale pedopornografico.
Dal tenore letterale della norma dovrebbe perciò intendersi esclusa ogni condotta finalizzata alla fruizione inconsapevole di materiale da parte di chi accede al sito internet.
L’avverbio “intenzionalmente” viene impiegato dal legislatore penale per delineare in termini finalistici ogni azione compiuta dal reo.
In sostanza, si richiede la piena consapevolezza, volontà e previsione di ogni elemento della condotta e della fattispecie perché sia integrato il reato.
La locuzione “senza giustificato motivo” prevede, in maniera implicita, la discriminante per chi, ad esempio, accede a siti contenenti materiale pedopornografico per finalità di indagine penale e, probabilmente, anche per inchiesta giornalistica.
Il richiamo alla rete internet e ad altri mezzi di comunicazione è una previsione ampia, finalizzata a non escludere ad esempio i social network o le chat di messaggistica e video, non restringendo dunque il campo ai soli siti web.
La riforma sembra idonea anche a gestire la problematica dei cosiddetti “temporary files”, la cui fruizione era stata ritenuta penalmente rilevante solo in virtù di un’interpretazione verosimilmente eccessiva del testo normativo precedente.
Viene quindi confermata la punibilità della detenzione del materiale pedopornografico.
Un progetto contro la pedopornografia online
La consapevolezza di ciò che implica la diffusione di materiale pedopornografico in rete deve necessariamente aprire gli occhi e spingere ad agire.
Esistono diversi modi per segnalare i contenuti pedopornografici online.
Uno di questi è STOP-IT.
STOP-IT è dal 2002 il progetto di Save the Children Italia che persegue la lotta allo sfruttamento e all’abuso sessuale a danno dei minori su internet, attraverso una piattaforma per segnalare la presenza di materiale pedopornografico online.
La segnalazione, che può essere tranquillamente anonima, consente di facilitare il processo di rimozione del materiale dalla rete, e anche di svolgere le opportune attività investigative finalizzate a identificare chi possiede quel materiale, chi lo diffonde, e chi lo produce.
Soprattutto, però, la segnalazione permette di identificare i minori presenti nelle immagini e nei video, assicurando la fine di un abuso che potrebbe essere ancora in corso, oltre che il sostegno alla vittima.
Parallelamente, se si ravvisa un rischio per il benessere psicofisico delle persone minorenni coinvolte nella visione di questi contenuti, è opportuno rivolgersi a un servizio deputato a offrire un supporto psicologico, anche passando per una consultazione presso il medico di base o il pediatra di riferimento.
Le strutture pubbliche a cui rivolgersi sono i servizi socio-sanitari del territorio di appartenenza (consultori familiari, servizi di neuropsichiatria infantile, centri specializzati sull’abuso e il maltrattamento all’infanzia).
Nel caso in cui un minore sia direttamente coinvolto nelle immagini, bisogna tenere in considerazione che la normativa prevede che la vittima debba essere ascoltata in sede di raccolta di sommarie informazioni con l’ausilio di una persona esperta in psicologia o psichiatria infantile.
Altri consigli utili per intervenire contro il fenomeno della pedopornografia online si trovano consultando lo sportello online della Polizia Postale.