Questo articolo è stato pubblicato anche sulla testata specializzata “Agenda Digitale” in data 6 agosto 2024: https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/contrasto-a-bullismo-e-cyberbullismo-le-norme-che-la-scuola-deve-seguire


Bullismo e cyberbullismo rappresentano due delle problematiche più insidiose che affliggono la società di oggi, minando il benessere psicologico e fisico di bambini e ragazzi.

In particolare a scuola, in un contesto educativo che dovrebbe favorire la crescita personale e l’apprendimento, queste forme di aggressione emergono come ostacoli significativi, compromettendo la serenità degli alunni.

Il bullismo tradizionale, caratterizzato da comportamenti di prepotenza, esclusione sociale e violenza fisica o verbale, ha recentemente trovato un nuovo alleato nella tecnologia, amplificando il suo raggio d’azione con il cyberbullismo.

Quest’ultimo, diffuso tramite social media, messaggistica istantanea e altre piattaforme digitali, permette agli aggressori di colpire le vittime con una rapidità e una pervasività senza precedenti.

Forte è l’attenzione che, soprattutto negli ultimi anni, è stata rivolta da parte delle istituzioni ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, entrambi disciplinati oggi dalla legge 71/2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 70/2024.

La legge 70 del 2024

La legge 70/2024 ha introdotto un’importante novità che tutto il personale scolastico deve conoscere.

In pratica, ha esteso il perimetro di applicazione della legge 71/2017 dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e contrasto del bullismo.

La nuova normativa, come indicato all’articolo 1, vuole “prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l’attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l’obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l’uso”.

I dettami dell’art. 1 della legge 70/2024 

Inoltre, l’art. 1 della legge 70/2024 incrementa le risorse disponibili per organizzare campagne informative di sensibilizzazione, prevedendo l’adozione da parte di ciascun istituto di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché la predisposizione, da parte delle regioni, di servizi di sostegno psicologico.

Si segnala poi che, sempre l’art. 1, interviene nel modificare l’articolo 5 della legge 71/2017, dedicato all’informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico, e ai progetti di sostegno e di recupero.

In particolare, in base al nuovo comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che nell’esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all’istituto che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale.

Inoltre, deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti, e promuovere adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l’eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica.

Nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate, e comunque quando le iniziative di carattere educativo adottate dalla scuola non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente riferisce alle autorità competenti.

Le novità dell’articolo 3 della legge 70/2024

Tra le novità della legge 70/2024 si segnala poi l’articolo 3, che prevede una delega legislativa al governo per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, tra cui il potenziamento del servizio per l’assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico “Emergenza infanzia 114”.

La “Giornata del rispetto”

La legge 70/2024 ha istituito altresì la “Giornata del rispetto” (che ricorre il 20 gennaio di ogni anno), quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia, riservano adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla legge.

Il governo determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infine, si segnala che l’articolo 4 della legge 70/2024 prevede che, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, c. 1, della legge 400/1988, siano apportate le opportune modifiche al DPR 249/1998 (regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), prevedendo nell’ambito dei diritti e doveri dello studente l’impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

Il tutto, integrando la disciplina relativa al “Patto educativo di corresponsabilità”, con la previsione dell’espressa indicazione di tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all’uso della rete internet e delle comunità virtuali.

Che cosa prevede la legge 71 del 2017

Per prima cosa, la normativa interviene a definire la pericolosità del fenomeno del cyberbullismo, che comprende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzati, per via telematica, a danno di minori, nonché la diffusione di contenuti online riguardanti uno o più componenti della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo, attaccarlo o metterlo in ridicolo.

A causa della natura virtuale propria della rete internet, tutti i contenuti che vengono pubblicati e caricati sul web finiscono per sfuggire al controllo di chi li ha condivisi, scatenando un’opportunità di divulgazione di dati personali, informazioni e materiali, con conseguente difficoltà nel procedere successivamente alla rimozione degli stessi.

Le peculiarità del cyberbullismo

È facile dunque comprendere come il cyberbullismo non rappresenti banalmente la trasposizione online di condotte persecutorie proprie della realtà, ma caratterizzi invece un fenomeno ben distinto, in virtù delle potenzialità lesive e vessatorie che lo costituiscono, e che possono restituire problematiche personali ben più gravi e potenzialmente letali.

Le conseguenze del cyberbullismo a livello fisico e psicologico sono facilmente intuibili: si spazia, dalla vergogna e dall’imbarazzo all’isolamento sociale da parte della vittima, senza tralasciare eventuali manifestazioni depressive, attacchi di panico, autolesionismo o, in casi estremi, tentativi di suicidio.

Pertanto, sin dalla sua prima formulazione, la legge 71/2017 consente ai minori di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica, che ritengono essere atti di cyberbullismo.

Il minore (anche autonomamente se maggiore di 14 anni, altrimenti il genitore o il tutore) può agire nei confronti del gestore del sito internet o del social media su cui sono pubblicate informazioni, foto, video, ecc. ritenuti atti di cyberbullismo, chiedendo di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi nel web.

Il titolare del trattamento deve comunicare entro 24 ore di aver assunto l’incarico, e provvedere alla richiesta entro 48 ore.

In caso contrario, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy, che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Le scuole possono fare di più?

Sicuramente, ogni istituto ha il compito di attivare adeguate azioni di carattere informativo ed educativo di prevenzione al cyberbullismo.

In primo luogo, le scuole devono fornire aiuto ai giovani che presentano difficoltà nell’approccio con la rete, intervenendo attivamente su coloro che utilizzano il web in maniera inadeguata.

In secondo luogo, hanno il compito di sensibilizzare e informare adolescenti e genitori su quelli che possono essere i rischi legati all’adozione di atteggiamenti negativi in ambito virtuale, gli stessi che provocano disagio, umiliazione e dolore psicologico.

La normativa prevede altresì che ogni scuola individui un docente con funzione di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, che faccia formazione e che collabori con le forze di polizia e con le associazioni e i centri di aggregazione giovanili presenti sul territorio.

Come ha riconosciuto anche Save the Children, spesso la scuola si trova impreparata a intercettare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e la misura del docente referente non sempre è stata utile.

Nelle scuole secondarie di secondo grado che hanno partecipato al monitoraggio sulla piattaforma istituzionale ELISA, i docenti stimano che la percentuale di studenti e studentesse coinvolti nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo sia poco meno del 6%, un dato lontano dalla percentuale dichiarata dai ragazzi.

Inoltre, solo il 18% degli studenti e delle studentesse ha dichiarato di sapere chi sia il docente referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nella propria scuola, e il 51% ha dichiarato di non aver mai sentito parlare di questa figura. 

Sicuramente gli istituti dovrebbero sensibilizzare di più gli alunni sulla figura del docente con funzione di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, e programmare nuovi interventi di formazione per favorire il pensiero critico dei ragazzi e insegnare loro anche come utilizzare in modo corretto e governare la tecnologia.