Il seguente articolo è stato pubblicato anche sulla testata specializzata “Agenda Digitale” in data 9 settembre 2021: https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/controllo-dei-green-pass-a-scuola-ecco-tutte-le-novita
Dal primo settembre è obbligatorio il possesso e l’esibizione del “green pass” non solo per prendere treni ad alta velocità e a lunga percorrenza, salire su un aereo o una nave, ma anche per seguire le lezioni all’università e lavorare a scuola.
La certificazione verde può essere ottenuta in vari modi e ha durata diversa a seconda dell’opzione scelta:
- Somministrazione della prima dose di vaccino
Il certificato è valido dopo 15 giorni dall’inoculo e fino alla data del richiamo - Completamento del ciclo vaccinale
Al termine del ciclo (o della singola somministrazione, in caso di vaccino a vettore virale), la validità è di 9 mesi (ma c’è già il via libera del CTS per l’estensione a 12 mesi) - Avvenuta guarigione da Covid-19
La durata della certificazione è di 6 mesi - Esito negativo di un tampone antigenico o molecolare
Il certificato in questo caso ha validità di 48 ore
Si segnala inoltre che sono esentati dalla vaccinazione (secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, prot. 35309 – “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19”) coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione, e non possono quindi ottenere una “Certificazione verde Covid-19”.
Tali soggetti sono in possesso di specifica certificazione che fino al 30 settembre 2021 sarà disponibile solo in cartaceo.
Obbligo del “green pass” a scuola e relativi controlli
È ormai noto come dal primo settembre tutto il personale scolastico debba essere necessariamente in possesso del “green pass” per poter svolgere la propria attività lavorativa.
Tale obbligo è stato introdotto dal comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge n. 111/2021 che afferma che: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.
Il compito di fare rispettare quest’obbligo è affidato ai Dirigenti Scolastici, i quali devono prendere i dovuti provvedimenti in caso di violazioni della normativa da parte dei dipendenti.
Chi non rispetterà la regola non potrà accedere alle strutture e verrà considerato in “assenza ingiustificata”.
Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro sarà sospeso, e al dipendente non verrà riconosciuta alcuna retribuzione, né altro compenso o emolumento.
I controlli vanno effettuati con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (con la previsione che – con circolare del Ministro dell’Istruzione – possano essere stabilite ulteriori modalità di verifica).
Il DPCM del 17 giugno 2021, all’art.13, specifica le modalità di controllo, e in particolare al comma 5 afferma che “L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”.
Spetta pertanto alle scuole solo un dovere di controllo della validità dei “green pass” tramite l’utilizzo dell’App “VerificaC19”.
Tale applicazione consente di riscontrare l’autenticità delle certificazioni emesse dalla piattaforma nazionale “Digital Green Certificate” (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione, e senza memorizzare dati personali sul dispositivo del verificatore (perciò nel pieno rispetto della privacy).
La verifica della “Certificazione verde Covid-19” mediante la richiamata App prevede la scansione di un QR Code e l’estrazione delle informazioni relative alla validità del pass.
Come anche affermato dal Ministero dell’Istruzione in una nota del 30 agosto 2021, la procedura “ordinaria” di verifica “presenta il limite di dover verificare giornalmente ciascun singolo QR Code del personale scolastico, proprio per l’anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi a un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QR Code”.
Il Ministero dell’Istruzione in tale nota ha inoltre affermato che “tale situazione non può essere ovviata con il ricorso all’autocertificazione da parte dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente Scolastico della propria certificazione o del relativo QR Code, perché questi provveda autonomamente – personalmente o tramite delegato – alla verifica”.
Le ultime novità riguardo ai controlli
Per ovviare a tutte queste difficoltà, il Ministero dell’Istruzione – in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e il Ministero della Salute – sta realizzando “l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC” per effettuare le verifiche in modo più semplice e snello.
Concretamente, i controlli dovranno avvenire tramite la consultazione di una piattaforma informatica e senza dover scansionare ogni singolo QR code di ciascun lavoratore.
Il Ministero dell’Istruzione ha inoltre già precisato che, per l’adozione della nuova procedura per effettuare i controlli delle certificazioni verdi del personale delle scuole, sarà richiesto uno specifico intervento normativo, atto a consentirne l’utilizzo nel rispetto della protezione dei dati personali.
Nel mentre i Dirigenti Scolastici (o i soggetti dai medesimi incaricati) dovranno continuare a scansionare ogni giorno i QR Code dei “green pass” del personale scolastico (in formato digitale o cartaceo).
Che cosa devono quindi fare concretamente le scuole, ad oggi?
Definito che, in attesa della procedura informatizzata, l’unico modo per effettuare le verifiche da parte delle scuole è quello di scansionare il QR Code abbinato alla “Certificazione verde COVID-19” tramite l’App “VerificaC19”, vediamo in concerto che cosa deve fare ad oggi la scuola.
Per prima cosa, come specificato anche dal Ministero dell’Istruzione, i “green pass” vanno verificati quotidianamente, in quanto i certificati hanno diversa durata (da un massimo di 9 mesi a un minimo di 48 ore), e potrebbero anche essere revocati in caso di positività al Covid-19.
Inoltre non devono essere assolutamente richieste al personale scolastico le date di scadenza delle certificazioni verdi, né alcun tipo di autocertificazione.
Il Presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Dott. Pasquale Stanzione, intervistato da Repubblica, ha affermato che anche in ambito scolastico non è consentita “la verifica diretta delle scelte vaccinali e, comunque, della condizione sanitaria da parte dei dirigenti scolastici, dovendo essi (tramite il personale specificamente incaricato) limitarsi a verificare il possesso di una certificazione valida. Le modalità di verifica previste dal Dpcm del 17 giugno – richiamate dal decreto legge 111 anche per il contesto scolastico – consentono, invece, di minimizzare il trattamento dei dati personali, limitandosi a generare, mediante l’app di verifica ufficiale, solo un segnale positivo o negativo secondo i casi”.
Secondo il Garante, quindi, le scuole non devono registrare alcun dato, ma esclusivamente verificare i soggetti in possesso di “Certificazione verde Covid-19” e quelli che ne sono privi.
Anche se non vi è una raccolta di informazioni da parte della scuola, l’attività di verifica dei “green pass” comporta in ogni caso un trattamento di dati personali, e pertanto tale trattamento andrà svolto nel rispetto della privacy e adottando tutte le adeguate misure tecniche e organizzative necessarie.
Inoltre, spetta al titolare del trattamento informare i propri dipendenti sulle modalità di gestione dei dati per il controllo dei “green pass” attraverso una specifica informativa, da esporre anche nei luoghi ove avverranno le verifiche.
Altro aspetto fondamentale è quello della formazione e dell’autorizzazione al trattamento dei dati dei soggetti che nella scuola verranno delegati al controllo da parte del Dirigente Scolastico.
Ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 4, del GDPR, infatti, chiunque agisca sotto l’autorità del titolare del trattamento e abbia accesso a dati personali “non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso”.