Questo articolo è stato pubblicato anche sulla testata specializzata “Agenda Digitale” in data 1 marzo 2024: https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/didattica-digitale-integrata-e-privacy-come-scegliere-piattaforme-e-app


Durante la pandemia, per gestire i noti problemi di distanziamento e chiusura delle scuole, si è imposta una nuova modalità di erogazione dell’insegnamento, nota come didattica a distanza (DAD), caratterizzata dall’assenza di studenti e insegnanti in aula e dall’uso di strumenti digitali.

Al tempo, il suo utilizzo fu oggetto di specifiche indicazioni da parte del Garante della privacy che, in data 28 marzo 2020, fornì le prime indicazioni per garantire lo svolgimento della DAD nel modo più corretto, auspicando la valorizzazione del registro elettronico come piattaforma più idonea all’interazione a distanza tra docenti e studenti (poiché il suo fornitore è già individuato come responsabile del trattamento dei dati).

Lo sviluppo della didattica digitale integrata (DDI)

Successivamente, a partire da settembre 2021, la didattica a distanza è stata soppiantata dalla didattica digitale integrata (DDI), che si differenzia dalla DAD per essere caratterizzata da una combinazione di lezioni in presenza e a distanza, sia in modalità sincrona (docenti e discenti sono contemporaneamente presenti nell’aula virtuale), che asincrona (il docente registra la lezione o carica materiali didattici senza la presenza degli alunni, che ne fruiranno tramite piattaforma in un secondo tempo).

I vantaggi della didattica digitale integrata

La DDI offre la possibilità di aumentare le risorse e di utilizzare linguaggi multimediali, flessibili, a cui sono associate metodologie innovative, in linea con le modalità di apprendimento dei giovani.

Originariamente la didattica digitale integrata era stata pensata per le scuole secondarie di secondo grado, ma oggi è stata estesa anche agli altri livelli di scuola, e costituisce un modello di ambiente di apprendimento innovativo.

Appare quindi di tutta evidenza il fatto che, negli ultimi anni, il ricorso alla DDI sia cresciuto in maniera esponenziale, e che, conseguentemente, sia aumentata l’offerta di piattaforme che offrono applicativi cui poter ricorrere per lo svolgimento di questo tipo di attività.

Didattica digitale integrata: i paletti del Garante

Sul punto, il Garante della privacy non è certo rimasto a guardare, e ha più volte specificato che le scuole che utilizzano sistemi di didattica a distanza nell’ambito delle proprie finalità istituzionali non devono chiedere il consenso al trattamento dei dati di studenti, genitori e docenti, qualora utilizzino strumenti indispensabili per lo svolgimento dell’attività.

Tuttavia, sono tenute ad assicurare la trasparenza del trattamento, informando gli interessati (con linguaggio facilmente comprensibile da parte di tutti) in merito alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato, specificando che le finalità perseguite sono limitate esclusivamente all’erogazione della didattica a distanza, sulla base dei medesimi presupposti, e con garanzie analoghe a quelle della didattica tradizionale.

Se la piattaforma comporta il trattamento di informazioni personali di studenti, genitori, docenti o altro personale scolastico per conto dell’istituto, il rapporto con il fornitore deve essere regolato con contratto o altro atto giuridico, e le istituzioni scolastiche devono assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per finalità didattiche.

La scelta delle piattaforme per la DDI da parte delle scuole

Oggi possiamo dire che la DDI è una modalità complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, e che può essere utilizzata in tutti i gradi di istruzione.

Gli istituti italiani stanno investendo nell’utilizzo della didattica digitale integrata attraverso la formazione dei docenti e l’acquisto di attrezzature e nuovi strumenti tecnologici. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede infatti un investimento pari a 1,5 miliardi di euro per lo sviluppo della DDI e la formazione del personale scolastico sulla transizione digitale.

Proprio per questo, l’offerta sul mercato di piattaforme erogatrici di servizi afferenti alla didattica digitale integrata è più ampia che mai.

Conseguentemente, le scuole sono chiamate all’arduo compito di individuare quelle ritenute come indispensabili per lo svolgimento delle loro attività didattiche, e tra esse fare attenzione al fatto che eroghino servizi rispettosi della normativa sul trattamento dei dati personali.

Occorre quindi determinare, prima dell’adozione delle piattaforme per la DDI, che le stesse siano adeguate rispetto agli obblighi imposti dal GDPR, e pertanto gli istituti, anche con il supporto dei loro DPO, devono valutare l’adeguatezza di ciascuna di esse, assicurandosi ad esempio che:

  • eroghino servizi dedicati principalmente alla didattica;
  • non richiedano l’inserimento di dati personali degli studenti e del personale scolastico eccedenti rispetto a quelli necessari al perfezionamento dell’iscrizione;
  • nella loro Privacy Policy sia espressamente dichiarata l’adesione alla normativa europea sul trattamento dei dati (Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR);
  • qualora siano responsabili del trattamento, che venga formalizzata la loro nomina;
  • conservino i dati raccolti all’interno dell’Unione europea, o li trasferiscano al di fuori della UE in presenza di condizioni tali da assicurare un livello di protezione dei dati personali conforme a quello richiesto dal GDPR (clausole contrattuali standard, decisioni di adeguatezza, in caso di trasferimento di dati negli USA, e in caso di trasferimenti in territori non UE e non USA).
Le responsabilità sulla sicurezza delle piattaforme e delle app

Resta comunque fermo il principio secondo il quale spetta alle scuole il dover valutare la sicurezza delle piattaforme e delle app che intendono utilizzare per lo svolgimento della DDI.

Occorre quindi che gli istituti, in un’ottica di accountability, valutino oggettivamente se dal trattamento dati per le finalità della DDI possano derivare danni ai diritti e alle libertà degli interessati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate, riesaminate periodicamente.

Il ruolo del DPO

Le scuole devono perciò condurre, con il supporto del loro DPO, un’analisi del rischio finalizzata a determinare il livello di esposizione dei dati personali trattati, al fine di poter individuare gli ambiti su cui focalizzare i propri interventi, ottimizzando l’impiego delle risorse a disposizione, e andando poi a implementare le misure di sicurezza suggerite dai risultati ottenuti.

Capita molto spesso però che, oltre alle piattaforme ufficiali regolamentate dalla scuola e analizzate dal DPO (es: Google Workspace for Education, Microsoft Office 365, ecc.), i docenti vogliano utilizzare con i propri studenti anche altre applicazioni per svolgere specifiche attività didattiche. 

Se tali strumenti richiedono una registrazione e raccolgono i dati degli alunni, i casi per agire correttamente sono due:

  • stipula da parte della scuola di un contratto, nomina a responsabile del trattamento, e verifica che la piattaforma risponda ai criteri di sicurezza (come sopra riportato);
  • accesso autonomo da parte degli studenti, se di età maggiore di 14 anni.

In questo secondo caso, l’istituto – dopo aver informato i genitori sull’opportunità di utilizzare lo strumento individuato per scopi didattici, senza renderlo obbligatorio – dovrà rendere noto a studenti e genitori/tutori che il trattamento dei dati derivante dall’iscrizione alla piattaforma esula dalla sfera di titolarità e controllo della scuola, in ragione della qualifica di titolare del trattamento rivestita dal fornitore stesso dello strumento/software/applicativo.

Inoltre, gli studenti e i loro genitori/tutori devono essere consapevoli che, per qualsiasi questione inerente il trattamento dei dati personali derivanti dall’uso dello strumento didattico, si dovranno rapportare direttamente con il fornitore, che si riconosce essere titolare del trattamento.

Infine, in caso di alunni con età inferiore a 14 anni, l’iscrizione a tali strumenti potrà avvenire solamente per il tramite dei rispettivi genitori/tutori.

Gli alunni con età pari o superiore a 14 anni, ai sensi dell’art. 2-quinquies del Codice privacy (D.lgs. n. 196/2003), potranno iscriversi autonomamente, senza l’intervento dei rispettivi genitori/tutori.

La scuola deve anche invitare gli alunni (e i genitori/tutori) a rifiutare eventuali sistemi di tracciamento, cookie di terze parti, nonché ogni altro trattamento non necessario basato sul consenso, come ad esempio l’invio di email per finalità di marketing.

Conclusioni

La didattica digitale integrata si sta diffondendo sempre di più nel sistema scolastico italiano, ed è quindi fondamentale conoscerne le potenzialità, ma anche i punti critici.

La DDI offre agli studenti nuove opportunità di apprendimento e sviluppo, rendendoli più competenti nell’uso delle tecnologie, le quali vanno però utilizzate in modo consapevole.

Il prezzo da pagare per un uso scorretto dei nuovi strumenti didattici non può e non deve essere rappresentato da un rischio per l’integrità dei dati personali dei ragazzi.