Quanto può essere pericoloso per un genitore pubblicare le foto dei propri figli sui social e in rete?
All’atto della condivisione delle immagini, gli adulti devono essere consapevoli che il materiale – unitamente alle informazioni personali legate ai minori – potrebbe capitare nelle mani sbagliate, visto che una volta caricato online vi rimane per sempre.
La diffusione delle immagini di minori sul web, e in modo particolare sui social network, è quindi potenzialmente pericolosa.
Come è possibile dunque difendersi e tutelare la privacy dei propri figli?
Ecco una guida utile per aiutare i genitori, mettendoli di fronte ai possibili rischi connessi alla pubblicazione delle foto in rete.
Pubblicare le foto dei propri figli sui social è possibile?
Pubblicare foto di figli minori su internet, o più in generale sui più noti social network, è possibile, ma entrambi i genitori devono essere d’accordo.
La pubblicazione del materiale deve inoltre rispettare il decoro, la reputazione e l’immagine del minore.
Nel caso in cui il quest’ultimo abbia un’età superiore ai 14 anni, è poi necessario richiederne il parere.
È dunque possibile riassumere in questo modo la delicata questione, peraltro piuttosto complessa sotto l’aspetto giuridico, tenendo conto di quanto sia crescente la popolarità di social quali Facebook, Instagram e WhatsApp, su cui gli stessi genitori tendono a postare di frequente le foto dei propri figli.
Tuttavia spesso si tende a sottovalutare quanto la pubblicazione delle immagini sul web rischi di configurarsi come una vera e propria “intromissione” nella vita del minore, fattore che può generare conseguenze sulla sua persona, anche a distanza di tempo.
I social o le community sono ormai utilizzati da chiunque naviga in rete, e rappresentano quindi dei “luoghi” potenzialmente pericolosi per i ragazzi, che potrebbero essere taggati o avvicinati da malintenzionati.
GDPR e pubblicazione di foto di minori su web
Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, lo scenario normativo relativo alla pubblicazione di foto di minori sui social è mutato radicalmente, arricchendosi di nuove disposizioni.
- Il Considerando n. 38 presente nella parte introduttiva del GDPR dispone che: “I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente, e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore”.
- Il Considerando n. 51 specifica che: “Il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l’identificazione univoca o l’autenticazione di una persona fisica”.
- L’art. 4 del GDPR definisce “dato personale”: “Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
- L’art. 8 del GDPR relativo alle ”Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione”, afferma che: “Qualora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) [il consenso], per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni”.
Viene dunque da sé che, a fronte delle disposizioni comunitarie espresse dal Regolamento Europeo o GDPR, per i servizi della società dell’informazione che trattano dati personali utilizzando la base giuridica del consenso, se l’interessato è un minore che non ha ancora raggiunto l’età del consenso digitale, questo dovrà essere prestato dal genitore o dal tutore.
Pertanto, nel caso di condivisione di foto sui social network, per la pubblicazione di immagini di minori di 14 anni in Italia è necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Nello specifico caso legato ai minori infrasedicenni (ai sensi dell’art.8 del GDPR nel caso di minori tra i 16 e i 18 anni), saranno loro stessi ad avere la facoltà di scegliere se prestare o meno il consenso al trattamento dei propri dati, e in questo caso del materiale fotografico personale.
Al contrario, per i minori che non rientrano nella fascia di età sopra indicata, il consenso, per essere valido, deve necessariamente essere prestato da entrambi i genitori, in maniera concorde tra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore, secondo quanto stabilito dall’art. 97 L.n. 633/41 della Legge sul diritto d’autore.
In tale prospettiva, in Italia – tramite il decreto di adeguamento del Codice Privacy (D. Lgs. 101/18 art. 2 quinquies) – è stato fissato a 14 anni il limite di età da applicare.
Regolamentazione dei principali social network
Per ovviare ai rischi legati alla condivisione di foto di minori sui social, le principali piattaforme hanno adottato specifiche regolamentazioni, imponendo un limite di età ben definito per l’iscrizione.
Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram prevedono che i minori di 13 anni non possano iscriversi.
Sono invece autorizzati i minori di 16 anni, ma solo previo consenso del genitore.
Chiaramente quanto espresso riguarda solo la legittimità del consenso al trattamento di dati personali, non incidendo sulla validità del relativo contratto d’utilizzo, il cui regime giuridico è disciplinato dalla legislazione nazionale, qualora insorgano eventuali controversie.
Potenziale pericolosità dei social network
Secondo quanto espresso, dunque, la pubblicazione di foto di figli minori sui social network deve essere di fatto considerata come un’attività in sé pregiudizievole, in ragione delle caratteristiche proprie del web e di tutti i rischi che ne derivano.
Internet consente infatti la diffusione dati personali e di immagini molto rapidamente, rendendo estremamente difficili e inefficaci eventuali forme di controllo sui flussi informativi.
Le pubblicazioni di foto di figli minori – a fronte delle modalità e della frequenza con cui vengono effettuate – possono pertanto assumere rilevanza giuridica fino a comportare, in casi gravi, condanne di tipo inibitorio e censure circa il corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
In caso dunque di mancato consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di foto di figli minorenni, saranno a tutti gli effetti ritenuti violati i diritti all’immagine e alla riservatezza del minore coinvolto.