Il legislatore italiano ha dedicato alla materia dell’istruzione l’articolo 96 del Codice della privacy (recentemente riformulato dal d.lgs di adeguamento al GDPR n.101 del 2018).
Tale articolo parla del trattamento dei dati degli studenti in funzione dell’orientamento, della formazione e dell’inserimento professionale degli stessi.
Per queste finalità, il legislatore afferma che le scuole, su richiesta degli interessati, possono “comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali degli studenti, e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, purché pertinenti in relazione alle finalità dell’orientamento ed inserimento nel mondo lavorativo”.
In ognuno di questi casi, all’interessato deve sempre e comunque venire fornita una specifica informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento.
I dati possono quindi essere trattati nonché comunicati e diffusi esclusivamente per le finalità appena esposte e a seguito di richiesta dell’interessato, ovvero dello studente.
Il legislatore, al comma secondo dell’articolo 96, dichiara in ogni caso la salvezza della disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza, e di tutte le disposizioni vigenti in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
Questa precisazione evidenzia come gli ambiti di trasparenza e di pubblicazione delle informazioni debbano necessariamente avere una copertura normativa.
La pubblicazione delle informazioni sul rendimento scolastico, infatti, è ammessa in quanto soggetta a un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell’Istruzione.
Gli istituti possono perciò pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, ma non fornire ulteriori informazioni, quali ad esempio le condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.
Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare all’alunno.
Il Garante per la protezione dei dati precisa infine che “non è possibile utilizzare i dati presenti nell’albo – anche online – degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti. La conoscibilità a chiunque degli esiti scolastici (ad esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola) o di altri dati personali degli studenti non autorizza soggetti terzi a utilizzare tali dati per finalità non previste come, ad esempio, il marketing e la promozione commerciale”.
Una diffusione non autorizzata dei dati potrebbe comportare sanzioni amministrative per la scuola, oltre a determinare un danno a carico dell’interessato, le cui informazioni sono state trattate in modo illecito.