Il primo settembre si sta avvicinando, ma c’è ancora molta incertezza sulle modalità di richiesta della “Certificazione verde COVID-19” al personale scolastico.
Uno dei problemi che sta emergendo in questi giorni riguarda l’acquisizione del dato relativo alla scadenza del “green pass”.
Da una lettura della normativa, ad oggi si evince come tale informazione non debba essere richiesta da parte delle scuole.
“Green pass” e scuola: cosa dicono normativa, Ministero e Garante Privacy
Ma partiamo dall’inizio, e vediamo ciò che affermano normativa, Ministero e Garante della Privacy riguardo l’esibizione del “green pass” e l’acquisizione dei dati personali degli interessati.
Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge n. 111/2021 ha introdotto il seguente obbligo: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.
E ancora, tale articolo ha previsto che: “I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica”.
Il DPCM del 17 giugno 2021 all’art. 13 specifica le modalità di controllo, e in particolare al comma 5 afferma che “L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”.
Pertanto spetterebbe alle scuole esclusivamente un dovere di controllo, senza alcuna acquisizione di dati personali.
Su tale punto è intervenuto anche il Ministero dell’Istruzione con un proprio parere tecnico, affermando che: “A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy”.
Il Garante della Privacy aveva infatti affermato in una propria FAQ che “Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti COVID-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
“Green pass”: cosa dice il Garante riguardo l’acquisizione del dato relativo alla scadenza della certificazione
Come detto in precedenza, un’ulteriore questione riguarda la validità del “green pass”, la quale è al momento di nove mesi dalla seconda vaccinazione (o dalla prima somministrazione del vaccino monodose), di sei mesi dalla naturale immunizzazione, o di 48 ore dall’ultimo tampone effettuato.
Per la scuola risulterebbe pratico richiedere una volta sola le date di scadenza dei certificati (non visibili tramite QR Code) così da non dover effettuare ogni giorno il controllo su tutto il personale.
Tuttavia, in base all’interpretazione letterale della normativa, ciò non è possibile.
La verifica del “green pass” deve infatti essere effettuata cadenzialmente, in quanto il certificato potrebbe anche essere revocato in caso di positività al COVID-19.
Allo stato attuale, in attesa di ulteriori precisazioni in sede di conversione del decreto legge n. 111/2021, non devono quindi essere richieste le date di scadenza delle certificazioni verdi al personale scolastico.
Il Presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Dott. Pasquale Stanzione, intervistato da Repubblica, ha affermato che anche in ambito scolastico non è consentita “la verifica diretta delle scelte vaccinali e, comunque, della condizione sanitaria da parte dei dirigenti scolastici, dovendo essi (tramite il personale specificamente incaricato) limitarsi a verificare il possesso di una certificazione valida. Le modalità di verifica previste dal Dpcm del 17 giugno – richiamate dal decreto legge 111 anche per il contesto scolastico – consentono, invece, di minimizzare il trattamento dei dati personali, limitandosi a generare, mediante l’app di verifica ufficiale, solo un segnale positivo o negativo secondo i casi”.
Secondo il Garante, quindi, le scuole non devono registrare alcun dato, ma esclusivamente verificare i soggetti in possesso di “Certificazione verde COVID-19” e quelli che ne sono sprovvisti.