Per l’inizio dell’anno scolastico, Agostino Ghiglia, componente del Garante per la protezione dei dati personali, ha rilasciato un’intervista a “Il Messaggero” per sensibilizzare i genitori sui potenziali rischi legati all’uso delle chat scolastiche, e su come tutelare al meglio la privacy dei minori.
L’Autorità ha sottolineato che tali chat devono essere utilizzate “con rispetto e attenzione, e non come sfogo”, invitando a riflettere su cosa viene condiviso in rete.
I minori, definiti dal legislatore europeo come “persone fisiche vulnerabili”, meritano, infatti, “una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali” (vedi Considerando n. 75 e n. 38 del Regolamento EU 2026/679).
L’intervista di Ghiglia si concentra quindi sulla necessità di proteggere i dati personali dei minori, esortando i genitori a prendere tutte le precauzioni del caso.
In particolare, si è parlato della condivisione di immagini.
L’Autorità raccomanda in questo caso grande attenzione, poiché le foto condivise in chat possono facilmente uscire dal contesto privato, compromettendo la riservatezza della persona immortalata, in quanto “la foto messa in rete diventa nella disponibilità di decine di persone”.
Inoltre, precisa che le fotografie possono essere scattate e conservate per uso domestico e personale, ma non devono essere diffuse senza il consenso di tutti gli interessati, come fanno le scuole, che richiedono esplicitamente l’autorizzazione dei genitori per pubblicare immagini di gite o altre attività.
Ghiglia afferma, in pratica, che la diffusione di informazioni in chat va fatta con consapevolezza.
Non bisogna dunque demonizzare lo strumento, bensì utilizzarlo con giudizio per veicolare notizie utili, e non “morbose informazioni”.
Massima attenzione nella condivisione di informazioni
Alla luce dell’intervista e delle dichiarazioni di Ghiglia, è fondamentale che sia il personale scolastico che i genitori pongano la massima attenzione alla condivisione di immagini e informazioni.
È importante ricordare che i familiari degli studenti sono autorizzati a fare fotografie e riprese video durante recite, gite e saggi scolastici.
Già in passato, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali aveva chiarito che l’uso di videocamere o fotocamere per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non viola le normative sulla privacy, purché le immagini siano raccolte esclusivamente per scopi personali, e restino in ambito familiare o amicale.
Tuttavia, qualora le stesse immagini vengano pubblicate su internet o sui social network, si entra in un contesto di comunicazione sistematica, e diventa quindi obbligatorio ottenere il consenso informato di tutte le persone presenti nelle foto o nei video, in particolare dai genitori degli altri studenti.
In caso contrario, se tali immagini venissero diffuse dalle famiglie senza il necessario consenso, la scuola sarà esente da responsabilità, poiché la gestione di questi dati non rientra nella sua sfera di controllo.
Saranno quindi i genitori o i tutori responsabili di eventuali violazioni della privacy.
Le scuole, dal canto loro, sono invitate a prestare grande attenzione alla gestione dei dati personali dei minori anche in ambiente online.
È consigliato, ad esempio, pubblicare sul sito web solo immagini di soggetti non identificabili.
Se un istituto vuole pubblicizzare le proprie attività didattiche, può farlo rispettando la privacy dei minori, oscurando i volti delle persone ritratte attraverso tecniche come la sfocatura o i bollini, in modo da renderli irriconoscibili, evitando così la necessità di consenso.
La tutela della privacy dei minori
Tanto i genitori quanto le scuole hanno l’obbligo di proteggere l’immagine e la privacy dei minori.
Questo principio è sancito anche dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.
L’articolo 3 della Convenzione afferma che “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Nei commi 1 e 2 dell’art. 16 si afferma inoltre che “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.
Infine, è importante ricordare che tutto ciò che viene pubblicato in rete è destinato a rimanere, e può facilmente sfuggire al controllo di chi lo ha caricato.
Come ha sottolineato Ghiglia, è dunque auspicabile che i genitori tornino a conservare le foto dei propri figli in album familiari, reali o virtuali, evitando la loro diffusione indiscriminata.