Lo psicologo è un professionista che per definizione è deputato a intervenire sulla salute di individui, gruppi e comunità.
In virtù di ciò, ogni psicologo nella propria attività entra necessariamente in possesso di dati comuni o identificativi e di dati sensibili, che insieme caratterizzano i cosiddetti dati personali del soggetto interessato.
L’attività dello psicologo già di per sé è caratterizzata dai principi di tutela della privacy, in virtù di quanto previsto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
L’esercizio della professione è pertanto già coerente col corretto trattamento dei dati personali.
Sono moltissimi infatti gli articoli del Codice Deontologico che vanno ad integrarsi o fanno semplicemente da rimando a quelli che sono i principi del GDPR.
Ad avvalorare tale asserzione e a titolo di esempio, ecco alcuni articoli del Codice Deontologico che ben rappresentano quelle che sono parte delle responsabilità della figura dello psicologo, relativamente al trattamento dei dati personali del paziente: art. 2 (corretto esercizio della professione), art. 3 (responsabilità sociale), art. 4 (diritto alla riservatezza), art. 11 (segreto professionale), art. 16 (anonimato nelle comunicazioni scientifiche), art. 17 (custodia dei dati), art. 24 (consenso informato), e art. 31 (consenso informato minori).
Obblighi dello psicologo a scuola
Per evitare qualsiasi violazione della privacy, lo psicologo – anche qualora gestisca uno sportello di ascolto presso un istituto scolastico – è tenuto, prima di ogni prestazione, a consegnare al soggetto l’informativa, ovvero uno o più documenti entro i quali vengono chiarite tutte le informazioni, in modo adeguato e comprensibile, riguardanti le modalità di trattamento dei dati personali a tutela della privacy a fronte del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196 del 2003 (Codice Privacy).
All’interno dell’informativa devono essere espresse in modo chiaro le prestazioni, le finalità e le modalità del trattamento, nonché il grado e i limiti giuridici di riservatezza alla luce del consenso informato secondo il Codice Deontologico.
L’importanza dell’informativa per la tutela della privacy dei soggetti interessati
A fronte di quanto espresso e dell’importanza della tutela dei dati personali da parte dello psicologo, l’informativa redatta alla luce del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs 196 del 2003 assume un’importanza decisamente rilevante.
Tale documento esplicativo, che il titolare del trattamento predispone in forma libera, deve contenere necessariamente:
- Oggetto del trattamento
- Finalità del trattamento
- Modalità di trattamento
- Criteri di accessibilità dei dati personali e sensibili
- Eventuali comunicazioni o diffusioni dei dati personali e sensibili
- Diritti dell’interessato e modalità di esercizio degli stessi
- Dati e contatti di titolare, responsabile e incaricati
Dopo la presentazione dell’informativa e dopo aver fornito tutti i chiarimenti del caso, unitamente a eventuali spiegazioni richieste, e assicuratosi di aver adeguatamente informato il soggetto interessato circa eventuali questioni giuridiche, deontologiche e professionali, lo psicologo è tenuto a richiedere esplicitamente e in modo chiaro e dimostrabile le firme per i seguenti consensi:
- Consenso informato (art.24 o art.31 C.D.) e accettazione del preventivo (L. n.124/2017), qualora previsto
- Consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196 del 2003/GDPR 679/16)
Come detto in precedenza, lo psicologo è obbligato ad attenersi a quanto stabilito dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati anche se opera a scuola mediante un semplice sportello di ascolto.
Psicologo a scuola titolare del trattamento dei dati personali
Lo psicologo che gestisce uno sportello di ascolto presso le scuole è di fatto da considerarsi il titolare del trattamento dei dati personali dei “pazienti” che scelgono di rivolgersi a lui.
Ciò a fronte della specificità delle prestazioni professionali fornite, per le quali la scuola non potrebbe verosimilmente impartire istruzioni circa il trattamento dei dati personali e sensibili, le quali presuppongono necessariamente il possesso di specifiche competenze professionali di settore, oltre che il requisito di autonomia e indipendenza.
L’istituto, oltretutto, non viene mai a conoscenza delle informazioni relative a chi si rivolge a tale figura, così come delle eventuali problematiche riscontrate dallo psicologo in sede di incontro con il paziente.
Inoltre l’Ordine Nazionale degli Psicologi, in materia di trattamento dei dati dei clienti, in un proprio comunicato relativo alla privacy ha affermato che: “il professionista psicologo sarà quindi sempre obbligato a: consegnare l’informativa (o delle informative), ovvero uno o più documenti in cui vengono chiarite tutte le informazioni, in modo adeguate e comprensibile, riguardanti: le modalità di trattamento dei dati personali/privacy alla luce del Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del D.Lgs 196 del 2003 (cd. “Codice Privacy”); le prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza alla luce del consenso informato secondo il Codice Deontologico”.
Ulteriore aspetto che inquadra la figura dello psicologo come titolare del trattamento dei dati emerge dalla lettura delle Linee Guida sui concetti di titolare, responsabile e contitolare del trattamento del 2 settembre 2020, adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB).
L’EDPB, all’interno di tale documento, considera titolare del trattamento dei dati sia colui che viene esplicitamente designato dall’ordinamento come tale (competenza legale esplicita), che colui che compie il trattamento in quanto necessario all’esercizio delle funzioni/attività che la legge gli attribuisce (competenza legale implicita), come nel caso appunto dello psicologo.
Al contrario, responsabile del trattamento è considerato colui che agisce in conformità con le istruzioni impartite da altri, senza alcuna ingerenza nella definizione delle finalità del trattamento stesso.
Lo psicologo in ambito scolastico assume un ruolo di fondamentale importanza, il cui obiettivo è senza alcun dubbio quello di aiutare a individuare preventivamente eventuali problematiche, ponendo tutte le possibili soluzioni.
Tuttavia tale compito deve essere svolto entro un quadro normativo e deontologico ben definito a cui il professionista, così come l’istituto scolastico, devono necessariamente attenersi in maniera rigorosa.
Ciò onde evitare di violare la privacy degli studenti, sfociando in tal modo in spiacevoli contenziosi e risvolti giuridici complessi.