Nelle scorse settimane nelle scuole secondarie di II grado sono stati convocati i consigli delle classi quinte per definire gli argomenti degli elaborati della maturità 2021 che gli studenti dovranno svolgere durante gli Esami di Stato.
Esistono tuttavia specifiche regolamentazioni alle quali i consigli di classe sono tenuti ad attenersi per garantire e tutelare la privacy degli studenti e i relativi dati personali.
Elaborato da portare all’esame di maturità 2021: cosa impone l’Ordinanza Ministeriale
Per quanto concerne la maturità 2021, gli elaborati proposti devono riguardare le discipline individuate in relazione all’indirizzo scolastico presenti negli allegati dell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 3 marzo 2021.
Tali argomenti vengono così assegnati dal consiglio di classe agli studenti, facendo riferimento al percorso scolastico individuale su indicazioni fornite dai docenti delle discipline stesse: il tutto nel termine ultimo del 30 aprile 2021.
Il consiglio di classe provvede inoltre alla designazione di docenti di riferimento per l’elaborato, scelti tra i membri parte delle sottocommissioni, a ciascuno dei quali viene assegnato un gruppo di studenti.
Ogni elaborato dovrà essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento mediante posta elettronica entro e non oltre il 31 maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’istituto scolastico o di altra casella email dedicata e preposta a tale scopo.
Nell’eventualità che lo studente ometta la trasmissione del proprio elaborato, la discussione si svolgerà comunque in relazione all’argomento assegnato.
Viene da sé che la mancata trasmissione del documento verrà considerata in sede di valutazione della prova d’esame, sulla quale inciderà in maniera piuttosto significativa.
Come il consiglio di classe deve redigere il documento relativo ai temi degli elaborati
Secondo quanto espresso dall’Ordinanza Ministeriale n.53 del 3 marzo 2021 relativa agli Esami di Stato del II ciclo, il consiglio di classe deve attenersi a un iter specifico, espresso nell’art. 10 della stessa, il quale afferma che: “entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame”.
Nella stesura di tale documento, chiamato comunemente “documento del 15 maggio”, il consiglio di classe deve inoltre tenere conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali attraverso la Nota del 21 marzo 2017, che ne esplica le modalità operative, al fine di tutelare gli studenti da una scorretta diffusione di dati personali nell’ambito della pubblicazione del suddetto.
In tale nota il Garante della Privacy sottolinea quanto sia importante che gli istituti scolastici, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel totale rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli studenti, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Secondo il quadro normativo sulla protezione dei dati personali, come sostiene lo stesso Garante, “non è presente alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento volto principalmente ad orientare tale commissione nella preparazione dell’esame”, in particolare a fronte delle novità introdotte mediante l’Ordinanza Ministeriale 205/2019.
Viene da sé che il ruolo del cosiddetto “documento del 15 maggio” è quello di evidenziare il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli studenti che la costituiscono: la diffusione dello stesso risulterebbe pertanto priva di un necessario fondamento normativo che possa in qualche modo giustificare tale azione.
Tuttavia al documento possono essere altresì allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’Esame di Stato, ai Percorsi per le Competenze Traversali e per l’Orientamento o PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’anno scolastico 2020/21.
Lo stesso documento dovrà poi essere opportunamente pubblicato nell’albo online della scuola: proprio per questo non deve in alcun modo contenere dati personali relativi agli studenti.
Maturità 2021: assegnazione degli elaborati e “documento del 15 maggio”
All’interno del documento è fondamentale l’inserimento dell’argomento relativo all’elaborato assegnato all’intera classe, ai gruppi di alunni, o ancora a ogni singolo studente appartenente alla classe.
A tal proposito è utile sottolineare una FAQ del Ministero dell’Istruzione relativa alla privacy degli studenti.
L’articolo 10, comma 1 lettera a) dell’OM 53/2021 prevede che il documento del consiglio di classe indichi: “l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio”. È necessario indicare accanto all’argomento anche il candidato cui esso è stato assegnato?
Anche in questo caso la risposta appare particolarmente esaustiva: “No, gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine alfabetico di tali candidati.”
Voti ed esami maturità 2021: come è possibile tutelare la privacy degli studenti
Come indicato anche nel vademecum “La scuola a prova di privacy” fornito dal Garante per la protezione dei dati personali, gli esiti degli scrutini e degli Esami di Stato sono pubblici.
Le informazioni sul rendimento scolastico di ciascuno studente sono infatti sottoposte a un regime di conoscibilità definito dal Ministero dell’Istruzione.
Tuttavia rappresenta una condizione necessaria e imprescindibile che, nel pubblicare gli esiti degli scrutini e degli esami apposti sui tabelloni, l’istituto scolastico eviti di fornire, seppur indirettamente, informazioni relative allo stato di salute degli studenti o qualsivoglia dato personale non pertinente.
Un esempio è rappresentato dalle “prove differenziate” sostenute dagli studenti disabili o con disturbi legati all’apprendimento (DSA), le cui problematiche non possono essere rese di dominio pubblico ma semplicemente indicate nell’attestazione rilasciata agli stessi.
Per quanto concerne invece la possibilità di fotografare i tabelloni scolastici, il Garante della privacy ha sottolineato che “nessuna norma del Codice sulla protezione dei dati personali preclude la piena pubblicità degli scrutini scolastici, la possibilità di accesso ai luoghi dove essi sono esposti e di trarne notizia prendendo appunti per usi personali, eventualmente anche con foto. Non si può utilizzare il Codice per precludere la piena pubblicità degli esiti finali: se poi vi fosse, a posteriori, un eventuale uso non corretto, questo sarebbe ovviamente verificabile. Inoltre, i dati relativi agli esiti scolastici, per quanto riferiti a minori, non sono dati sensibili, non riguardano cioè informazioni sullo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose, l´etnia o gli stili di vita, ma attengono esclusivamente al rendimento scolastico degli allievi”.