Mai come in questo periodo tutto ciò che concerne le vaccinazioni desta grande interesse.
Questo perché proprio i vaccini – complice la pandemia da Covid-19 ancora in corso – rappresentano al momento la sola arma realmente efficace in grado di tutelare l’intera popolazione.
Tuttavia sono innumerevoli le domande frequenti a riguardo.
Sono in molti infatti a chiedersi se il datore di lavoro possa invitare i dipendenti a vaccinarsi, specie in tutte quelle casistiche che coinvolgono le strutture sanitarie, così come il personale scolastico.
Giungono fortunatamente in aiuto le indicazioni fornite dal Garante della Privacy.
La materia appare infatti particolarmente delicata, poiché non coinvolge semplicemente il trattamento dei dati sanitari (che di fatto richiedono particolari tutele), ma anche e soprattutto una potenziale azione discriminatoria dettata dall’ipotetica scelta personale del dipendente di evitare il vaccino (con annesse tutte le possibili conseguenze che la stessa potrebbe comportare).
Tali fattori tuttavia si contrappongono alla necessità di proteggere la popolazione, così come alle attuali esigenze delle imprese che hanno bisogno di ripartire il più rapidamente possibile per riprendersi da una situazione critica.
Ecco dunque quali sono le disposizioni vigenti dettate dal Garante della Privacy relativamente ai vaccini.
Garante della privacy e vaccini: il consenso prestato dal lavoratore giustifica il trattamento dei dati personali?
Erroneamente, quando si parla di vaccinazioni e ambiente di lavoro, si è portati a pensare che, qualora il dipendente abbia prestato il proprio consenso, non sorgano problematiche alcune circa il trattamento dei dati personali.
In realtà non è affatto così, come illustrato dallo stesso Garante della Privacy in relazione ad alcune domande frequenti poste circa i vaccini anti Covid-19.
A prescindere dalla specifica casistica legata ai vaccini, il consenso è sempre stato ritenuto come il fondamento giuridico meno idoneo a giustificare il libero trattamento dei dati personali del dipendente.
Quest’ultimo infatti, in virtù del rapporto di dipendenza in essere col datore di lavoro, difficilmente è portato a compiere una libera scelta, specie se a seguito di una specifica richiesta da parte dello stesso (come suggerisce anche l’Art. 43 del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati).
Vaccini Covid-19 e Garante della Privacy: le disposizioni vigenti circa il trattamento dei dati
Il 17 febbraio 2021, il Garante della Privacy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, la seguente FAQ: “Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?”
In risposta a tale quesito, il Garante della Privacy ha posto un’esaustiva precisazione.
Il datore di lavoro non ha alcuna facoltà di acquisire i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali, né previo consenso del dipendente, né tramite il medico di competenza.
Tale pratica non è infatti in alcun modo consentita dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 81/08), né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria emesse dal Ministero della Salute.
Di fatto, dunque, l’eventuale consenso prestato da parte del dipendente non costituisce alcuna condizione di liceità del trattamento dei propri dati personali.
Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.
Il Garante della Privacy ha inoltre provveduto a chiarire che, qualora il Parlamento rendesse comunque obbligatoria la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione necessaria e imprescindibile nello svolgimento di specifiche professioni, attività lavorative e mansioni, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante lo svolgimento delle stesse (come nel contesto sanitario per citare un esempio), verrebbero comunque applicate le disposizioni vigenti relative alle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi, come stabilito dall’Art. 279 del d.lgs. n. 81/2008.
Tuttavia, anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di giunzione tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, ha la facoltà di trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti.
Il datore di lavoro deve quindi limitarsi ad attuare sul piano organizzativo le misure indicate dal medico competente in tutte le casistiche che presentino giudizio di parziale o temporanea inidoneità.
Privacy e vaccini: come vengono trattati i dati personali nel contesto scolastico
In base a quanto detto, mancando di fatto una norma che obblighi alcune categorie di lavoratori alla vaccinazione, il datore di lavoro è necessariamente tenuto a rispettare il diritto alla privacy dei propri dipendenti.
Non può pertanto richiedere né venire a conoscenza delle liste relative ai dipendenti che si sono sottoposti a vaccinazione.
Nel caso specifico del contesto scolastico il dirigente non ha alcuna autorità in merito, e non può quindi richiedere né trattare in alcun modo i dati del personale che abbia scelto in maniera volontaria di effettuare la vaccinazione anti Covid 19.
Perciò, alla luce dell’attuale quadro di riferimento e delle indicazioni fornite dallo stesso Garante, si evince come la scuola non possa richiedere e raccogliere le adesioni alle vaccinazioni da parte del proprio personale, poiché tale azione determinerebbe inevitabilmente un trattamento illecito dei dati.
Ulteriore specifica è stata espressa dal Ministero dell’Istruzione attraverso la Nota n. 230 del 17.02.21, il quale ha affermato che il piano strategico per la vaccinazione anti Covid-19 messo in atto dal Governo prevede che i dati necessari per predisporre gli elenchi degli appartenenti alle categorie degli assistiti eleggibili per le vaccinazioni vengano acquisiti dall’Anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema Tessera Sanitaria tramite le amministrazioni e gli enti interessati, secondo modalità stabilite in base all’Ordinanza n. 2/2021 del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19.