Anche l’istituzione scolastica è costretta a fare i conti con le conseguenze della pandemia legata al Covid-19 purtroppo ancora in atto.
La scuola deve infatti tenere conto di tutti gli aspetti legati al trattamento dei dati personali a fronte dell’emergenza, con particolare attenzione rivolta ai dati degli studenti positivi, così come allo scambio di informazioni tra istituto, studenti e genitori, al fine di prevenire i contagi.
Sappiamo bene quanto l’emergenza pandemica che stiamo vivendo abbia coinvolto inevitabilmente ogni ambito della nostra vita sociale, senza risparmiare il mondo della scuola, messo pesantemente alla prova.
Proprio gli istituti scolastici devono infatti fare i conti con innumerevoli problematiche e criticità, quali il trattamento e la tutela dei dati personali del corpo docente, così come degli studenti e dei relativi familiari, facendo il possibile per districarsi tra le normative vigenti legate alla legislazione ordinaria e, ancor di più, emergenziale.
Necessario diviene pertanto fare chiarezza, prendendo in esame vari aspetti del trattamento dei dati personali nel contesto scolastico a fronte dell’attuale emergenza sanitaria, focalizzandosi al contempo su una tematica alquanto discussa: quella legata all’identità degli studenti risultati positivi al Covid-19.
Studenti positivi al Covid-19 e screening nelle scuole: tutte le normative vigenti
Le normative vigenti stabiliscono che spetta esclusivamente alle autorità sanitarie di competenza informare i contatti più stretti dello studente contagiato.
Ciò al fine di mettere in atto tutte misure di profilassi del caso.
L’istituto scolastico ha invece l’obbligo di fornire alle istituzioni competenti tutte le informazioni necessarie per tracciare nel minor tempo possibile la filiera di contatti dello studente risultato positivo, in modo da consentire di attivare le misure di sanificazione disposte dagli specifici protocolli sanitari.
Per quanto concerne invece le attività di screening, sono le strutture sanitarie territorialmente competenti a prendersene carico, promuovendo, qualora lo ritengano utile, campagne di screening relative a tutti quei contesti ritenuti a rischio contagio, compreso quello scolastico.
Nessun obbligo invece per gli studenti, la cui partecipazione deve avvenire esclusivamente su base volontaria.
Covid-19 e scuola: come avviene il trattamento dei dati personali
Per quanto concerne gli screening scolastici, il titolare del trattamento dei dati personali resta la struttura sanitaria promotrice, generalmente la ASL territorialmente competente, che rappresenta pertanto l’unico soggetto legittimato a raccogliere le adesioni degli studenti e a comunicare i relativi risultati ai famigliari degli stessi.
La scuola, quindi, non ha la facoltà di effettuare alcuna raccolta di dati personali per quanto concerne le attività correlate allo screening scolastico, ma svolge il ruolo di “raccordo” tra struttura sanitaria, alunni e famiglie.
Qualora l’ASL ritenesse necessario e indispensabile acquisire gli elenchi degli alunni iscritti al fine di rivolgere loro l’invito a effettuare lo screening, la scuola dovrà comunicare tempestivamente quanto richiesto.
Tale comunicazione è tuttavia ammissibile esclusivamente fino al termine dello stato di emergenza, nei limiti e nelle modalità previste dall’art. 17-bis, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con la legge 27/2020.
Comunicazione dati personali studenti positivi al Covid-19
Il trattamento dei dati personali da parte degli istituti scolastici deve avvenire sempre nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 del GDPR, adottando le misure più idonee a tutela e salvaguardia dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati.
Nel contesto emergenziale gli istituti scolastici possono prevedere, sotto la propria responsabilità, che specifici compiti e funzioni correlati al trattamento dei dati personali siano attribuiti a persone fisiche espressamente designate, operanti sotto la propria autorità.
Per quanto concerne la diffusione dei dati personali relativi agli alunni risultati positivi al Covid-19, il Garante della Privacy all’interno delle FAQ dedicate all’emergenza pandemica, ha espressamente indicato che: “la disciplina vigente vieta la diffusione dei dati relativi alla salute. Tale divieto non è stato derogato dalla normativa d’urgenza sull’emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto, le aziende sanitarie, le prefetture, i comuni e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento per finalità di contenimento della diffusione dell’epidemia o per il contrasto di “fake news”.
Secondo quanto disposto dallo stesso Garante, la scuola non ha nemmeno la facoltà di comunicare alle famiglie degli alunni l’identità dei parenti di studenti risultati positivi.
Spetta infatti alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.
L’istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte.
Tali indicazioni restano pertanto valide fino al termine dello stato di emergenza, quando gli istituti scolastici dovranno adottare tutte le misure più idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, applicandoli all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.
Coronavirus e scuola: scambio di informazioni tra istituti, studenti e genitori volto a prevenire i contagi
In ultimo, ma non certo in ordine di importanza, gli istituti hanno l’obbligo di informare gli alunni e le relative famiglie circa il divieto di entrare nei locali scolastici nei seguenti casi:
- Qualora si presenti una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi
- Qualora si provenga da zone ritenute “a rischio”
- Qualora si sia entrati in contatto con soggetti positivi nei 14 giorni precedenti
Per quanto concerne invece la misurazione della temperatura corporea, pur restando in vigore la regola che prevede la suddetta misurazione anche a casa prima di recarsi presso l’istituto, nonché la possibilità per lo stesso di organizzare un servizio di misurazione all’ingresso, occorre comunque ricordare che tale pratica deve essere altresì messa in atto in presenza di studenti sintomatici presenti durante l’orario scolastico all’interno della struttura.
Poiché tale rilevazione, associata all’identità del soggetto interessato, costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4 paragrafi 1 e 2 del GDPR, non è in alcun modo ammessa la registrazione della temperatura rilevata associata al singolo studente.