Oggi vorrei fare chiarezza sul concetto di raggiungibilità del DPO, figura adibita alla protezione dei dati per il GDPR.
In base a quanto dichiarato nel documento “WP 243 rev. 01 – Linee guida sui responsabili della protezione dei dati”, redatto dal “Gruppo di lavoro articolo 29”, per raggiungibilità del DPO non si intende necessariamente quella fisica, bensì quella determinata dalla presenza dei dati di contatto dell’incaricato.
La funzione di DPO potrà pertanto essere esercitata anche a distanza, a patto che si creino le condizioni sufficienti a determinare un’efficace comunicazione tra le parti in causa.
Il documento “WP 243 rev. 01” afferma che: “Il DPO deve essere in grado di comunicare con gli interessati in modo efficiente e di collaborare con le autorità di controllo”, e che: “Il fatto che il DPO sia raggiungibile – vuoi fisicamente all’interno dello stabile ove operano i dipendenti, vuoi attraverso una linea dedicata o altri mezzi idonei e sicuri di comunicazione – è fondamentale al fine di garantire all’interessato la possibilità di contattare il DPO stesso”.
In sintesi, non sussistono dunque problemi di sorta legati alla lontananza fisica del DPO rispetto al titolare del trattamento dei dati e ai diretti interessati.
Come ormai saprai, il nostro staff si mette a disposizione delle scuole per assumere l’incarico di responsabile della protezione dei dati.
In riferimento agli istituti ubicati a una certa distanza dalla sede operativa, potrà svolgere la propria attività grazie all’utilizzo di un’innovativa piattaforma online dedicata alle videoconferenze, liberamente fruibile da parte delle scuole.
In tal modo potrà operare in linea con le indicazioni del documento del “Gruppo di lavoro articolo 29”.