Un recente provvedimento sanzionatorio del Garante nei confronti di una scuola che ha pubblicato un video contenente l’immagine di un alunno

In un suo recente provvedimento il Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato l’importanza di una gestione scrupolosa della privacy degli studenti, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di immagini.

L’Autorità, con detto provvedimento, ha irrogato una sanzione di 2.000 euro, all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA),  per aver pubblicato un video di una classe su YouTube senza aver ottenuto il consenso di tutti i genitori.

La vicenda è nata dalla segnalazione di una madre, il cui figlio compariva nel video. La scuola si è difesa sostenendo che lo studente, dichiarando di avere più di 14 anni, aveva dato il suo consenso e che il video aveva finalità didattiche.

Il Garante, tuttavia, ha stabilito che la scuola ha violato le normative sulla protezione dei dati (articoli 5 e 6 del GDPR e articolo 2-ter del Codice Privacy), trattando i dati dello studente senza una base giuridica adeguata.

Fortunatamente, la scuola ha prontamente rimosso il video, il che ha limitato i danni e ha evitato ulteriori sanzioni.

Tuttavia, questo caso rappresenta un importante monito per tutte le istituzioni scolastiche.

Le scuole possono pubblicare immagini di studenti online nel rispetto della privacy?

Si ricorda infatti che la pubblicazione di informazioni personali (tra i quali vanno ricomprese anche le immagini) sui siti istituzionali comporta una diffusione di dati personali la quale è lecita, da parte di soggetti pubblici, come lo sono gli Istituti scolastici, ai sensi dell’art. 2-ter, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice della privacy), solamente quando prevista da una norma di legge, di regolamento o per un atto amministrativo generale.

Nel caso di pubblicazione di foto degli alunni sul sito istituzionale della scuola, tale attività rientra tra le iniziative promozionali e divulgative delle specifiche attività svolte, quali recite, progetti e attività scolastiche.

In tale ipotesi, però, trattandosi di un utilizzo di dati non previsto espressamente da leggi o regolamenti o atti amministrativi, affinché la diffusione a mezzo web sia legittima è quindi indispensabile che vi sia altra base giuridica. E’ necessario, quindi, che venga richiesto il consenso esplicito dell’interessato (dei genitori o tutori in caso di minori).

Ricordiamo pertanto che il regolamento non esclude, in via assoluta, il ricorso al consenso come base legittima per il trattamento dei dati da parte delle autorità pubbliche (in tal senso si è espresso positivamente anche il Gruppo Articolo 29).

Nel caso specifico della pubblicazione di immagini da parte delle Scuole per finalità promozionali, il consenso informato e libero dei genitori rappresenta una scelta autentica, non pregiudicando l’accesso all’istruzione o ad altri servizi.

Naturalmente la pubblicazione delle immagini deve essere finalizzata all’esigenza di documentazione dell’attività didattica, in ossequio al principio di proporzionalità. 

Pertanto, ogni diffusione su siti web e social media deve essere preceduta da una specifica informativa e dalla richiesta di consenso, con relativa liberatoria per l’uso dell’immagine da parte dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale).

Ricordiamo che, in caso di mancato consenso da entrambi i genitori, la pubblicazione configura una violazione del diritto all’immagine e alla riservatezza del minore. 

Come pubblicare immagini tutelando pienamente i minori

Non dimentichiamoci poi che la divulgazione online espone le immagini a una platea illimitata e permanente, sottraendole al controllo di chi le ha caricate.

Pertanto, invitiamo le scuole a valutare attentamente l’opportunità di pubblicare foto e video di minori, bilanciando i diversi diritti e interessi in gioco.

Una soluzione efficace per promuovere le attività scolastiche nel pieno rispetto della privacy, senza necessità di consenso, consiste nell’oscurare il volto dei soggetti ripresi (ad esempio, tramite pixelatura, sfocatura o apposizione di elementi grafici) per impedirne l’identificazione.

Vi suggeriamo di adottare questa prassi per tutelare al meglio l’immagine dei vostri studenti.